(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 119)
                              Art. 119. 
                   Notificazione dei provvedimenti 
 
  Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni  o  alle
indennita' regolati dal presente testo unico devono essere notificati
agli interessati a  mezzo  dell'ufficiale  giudiziario  o  del  messo
comunale, nel territorio della Repubblica, ed  a  cura  degli  agenti
consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso  di
ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale  con  le  modalita'
previste dal regio decreto 21 ottobre 1923,  n.  2393,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La notificazione puo' essere  omessa  qualora  i  provvedimenti  di
liquidazione di pensione, assegno o indennita' siano,  a  termini  di
legge, di pieno accoglimento delle richieste  degli  interessati.  In
tal caso il provvedimento e' trasmesso all'interessato  a  mezzo  del
servizio postale nei modi previsti dal  precedente  comma  ovvero  e'
consegnato dalla direzione provinciale  del  tesoro  direttamente  al
pensionato  che  ne  rilascia  ricevuta  con  firma  convalidata  dal
funzionario che ha effettuato la consegna. 
  Il provvedimento puo' anche essere consegnato per  il  tramite  del
comune di residenza ed, in tale ipotesi, l'interessato  rilascia,  su
apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario.