Art. 121. Pagamento della pensione e degli assegni L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 25, 56 e 69, viene corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.