(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art.121)
                              Art. 121. 
              Pagamento della pensione e degli assegni 
 
  L'ammontare annuo delle pensioni e degli assegni di cui al presente
testo unico, esclusi gli assegni una tantum e  l'indennita'  speciale
annua di cui agli articoli 25, 56 e 69, viene corrisposto agli aventi
diritto con le norme stabilite dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.