(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 123)
                              Art. 123. 
Corresponsione  dei  ratei  lasciati  insoluti  e   dei   trattamenti
          liquidati posteriormente alla morte del titolare 
 
  In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno temporaneo
il rateo di  trattamento  pensionistico,  ivi  compresi  gli  assegni
accessori,  lasciato  insoluto,  spetta  al  coniuge  superstite  nei
confronti del quale non sia stata pronunciata separazione personale a
lui addebitabile con sentenza passata in giudicato. 
  In mancanza del coniuge ovvero quando nei confronti di  questi  sia
intervenuta la predetta sentenza di separazione,  il  rateo  lasciato
insoluto spetta ai figli del pensionato. 
  Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma  precedente,  il
rateo e' devoluto a favore degli  eredi  del  pensionato  secondo  le
norme di legge in materia di successione. 
  La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno  degli  aventi
diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa. 
  Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai  casi  in
cui il provvedimento di liquidazione  del  trattamento  pensionistico
venga emesso dopo l'avvenuto decesso del titolare in tale ipotesi  il
rateo e' devoluto a favore degli  eredi  del  pensionato  secondo  le
norme di legge in materia di successione.