(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 126)
                              Art. 126. 
                           Certificazione 
 
  I documenti militari, sanitari, di stato civile e tutti  gli  altri
documenti  necessari  per  l'istruttoria  delle  domande  intese   ad
ottenere  i  trattamenti  previsti  dal  presente  testo  unico  sono
acquisiti d'ufficio. 
  Gli enti militari e gli istituti ospedalieri debbono trasmettere la
certificazione, agli  uffici  richiedenti,  nel  termine  massimo  di
sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. 
  Gli  interessati,  allo  scopo  di  rendere   piu'   sollecito   il
completamento  dell'istruttoria,  possono  direttamente  chiedere  ai
competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di  pensione
di guerra e con esenzione da ogni  diritto  e  tassa,  dei  documenti
anagrafici o di stato civile, occorrenti  per  la  definizione  delle
domande intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.