(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 99)
                              Art. 99. 
Liquidazione a domanda dei trattamenti  pensionistici  a  favore  dei
                      mutilati e degli invalidi 
 
  Fuori  dai  casi  previsti  dal  precedente   art.   98,   per   il
riconoscimento  del  diritto  a  pensione  gli  interessati   debbono
presentare apposita domanda. 
  Il diritto a chiedere la liquidazione  della  pensione,  assegno  o
indennita' di guerra si prescrive per i militari,  dopo  trascorsi  i
cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra comunque
avvenuta e, per i civili, trascorsi i  cinque  anni  dal  verificarsi
degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo unico. 
  Per i militari di carriera i quali  abbiano  contratto  durante  il
servizio  di  guerra  o  attinente  alla   guerra   una   invalidita'
debitamente constatata non oltre  cinque  anni  dalla  cessazione  di
detto servizio, il termine di cui al comma precedente  decorre  dalla
data del collocamento a riposo. 
  Il militare che presenti la domanda dopo un anno  dal  congedo  per
riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidita' di guerra ed il
civile che la presenti dopo un anno dalla data  dell'evento  dannoso,
sono ammessi a fruire della pensione o  dell'assegno  dal  primo  del
mese successivo a quello della  presentazione  della  domanda  o  dei
documenti. 
  Per gli  invalidi  affetti  da  parkinsonismo  conseguente  ad  una
infermita' che risulti contratta durante  il  servizio  di  guerra  o
attinente  alla  guerra  o,  comunque,  in  occasione  di  guerra   o
conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il  termine
di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e'  elevato  ad
anni dieci. 
  Per i minori ed i dementi i termini di  cui  al  presente  articolo
rimangono sospesi finche' duri l'incapacita' di agire.