(Regolamento di polizia mortuaria- art. 50)
                              Art. 50. 
  1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non  venga  richiesta
altra destinazione: 
    a) i cadaveri delle persone  morte  nel  territorio  del  comune,
qualunque ne fosse in vita la residenza; 
    b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi  in
esso, in vita, la residenza; 
    c) i cadaveri delle persone non residenti in vita  nel  comune  e
morte fuori di esso,  ma  aventi  diritto  al  seppellimento  in  una
sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; 
    d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
    e) i resti mortali delle persone sopra elencate.