(Regolamento di polizia mortuaria- art. 52)
                              Art. 52. 
  1.  Tutti  i  cimiteri,  sia  comunali  che   consorziali,   devono
assicurare un servizio di custodia. 
  2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira
e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco  in
doppio esemplare: 
    a) le  inumazioni  che  vengono  eseguite,  precisando  il  nome,
cognome, eta', luogo e data di nascita del  defunto,  secondo  quanto
risulta dall'atto di autorizzazione di cui  all'art.  6,  l'anno,  il
giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e
il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 
    b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri 
    vengono tumulati, con l'indicazione  del  sito  dove  sono  stati
    deposti; 
c) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri 
vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri
nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori  dal
cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; 
    d)  qualsiasi  variazione  avvenuta  in  seguito  ad  esumazione,
estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.