(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 46)
 
                               Art. 46 
 
         (Nullita' derivante dalla costituzione del giudice) 
 
 
  1. La nullita' derivante da vizi  relativi  alla  costituzione  del
giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e  deve
essere rilevata d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 49.