(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
Permessi  orari  retribuiti  per  particolari  motivi   personali   o
                              familiari 
 
    1.  Al  dipendente,   possono   essere   concesse,   a   domanda,
compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  18  ore  di  permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. 
    2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
      a) non riducono le ferie; 
      b) non sono fruibili per frazione di ora; 
      c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; 
      d)  non   possono   essere   fruiti   nella   stessa   giornata
congiuntamente ad  altre  tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; 
      e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la  durata
dell'intera  giornata  lavorativa;  in  tale   ipotesi,   l'incidenza
dell'assenza  sul  monte  ore  a  disposizione  del   dipendente   e'
convenzionalmente pari a sei ore; 
      f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno,  dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro. 
    3.  Durante  i  predetti  permessi  orari  al  dipendente  spetta
l'intera  retribuzione,  ivi  compresa  l'indennita'   di   posizione
organizzativa, esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa. 
    4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.