(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
  Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 
 
    1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni,  a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima  mensilita'  e  possono  essere  utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 
    2. Al fine di  garantire  la  funzionalita'  degli  uffici  e  la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il dipendente utilizza il permesso. 
    4. Il dipendente ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti  da  specifiche  di
legge, con particolare riferimento ai  permessi  per  i  donatori  di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584,  come  sostituito  dall'art.  13  della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma  1,  della  legge  6
marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui  all'art.  4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in  via  esclusiva
quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b). 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di  cui  al  comma  4  comunica  all'ufficio  di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un  preavviso  di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso  puo'  essere  presentata  nelle  24  ore  precedenti  la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.