(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
 
  Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale 
 
    1. La mobilita' volontaria tra Aziende ed Enti  del  comparto  e'
disciplinata dall'art. 30, del D.lgs. n. 165/2001. 
    2. Al fine di rendere maggiormente trasparente  l'istituto  della
mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: 
      a) la mobilita' avviene nel  rispetto  della  categoria  e  del
profilo  professionale  dei  dipendenti  in  relazione  al  posto  da
coprire; 
      b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; 
      c) la partecipazione e' consentita  a  tutti  i  dipendenti  in
possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; 
      d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
      e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; 
      f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il
consenso dell'ente o azienda di appartenenza,  la  partecipazione  al
bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa. 
    3.  E'  disapplicato  l'art.  19  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto
e con altre amministrazioni di comparti diversi).