Art. 52. Integrazione ai criteri per la mobilita' volontaria del personale 1. La mobilita' volontaria tra Aziende ed Enti del comparto e' disciplinata dall'art. 30, del D.lgs. n. 165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilita' volontaria, e' stabilito quanto segue: a) la mobilita' avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire; b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; f) fermo restando che l'attivazione della mobilita' richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando puo' avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa. 3. E' disapplicato l'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi).