(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
                  Misure per disincentivare elevati 
                   tassi di assenza del personale 
 
    1. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno  successivo,  non  siano  stati  conseguiti  i  complessivi
obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a  tutto  il
personale dell'Amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla  retribuzione  di
posizione e di  risultato  ed  ai  trattamenti  economici  accessori,
secondo  le  rispettive  discipline  di  sezione,  non  puo'   essere
incrementato  rispetto  alla  sua   consistenza   riferita   all'anno
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi,  fino  a
quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non  siano
stati effettivamente conseguiti. 
    2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  6  (Organismo
paritetico per l'innovazione),  le  parti  analizzano  i  dati  sulle
assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed
effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate
assenze  medie  che  presentino  significativi   e   non   motivabili
scostamenti rispetto a benchmark  di  settore  pubblicati  a  livello
nazionale  ovvero  siano  osservate  anomale  e  non   oggettivamente
motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le  giornate
festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu'  elevata
la domanda di servizi da  parte  dell'utenza,  sono  proposte  misure
finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.