Art. 47. Copertura assicurativa e patrocinio legale 1. La Presidenza assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile del personale destinatario del presente CCNL ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge e da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia. 2. Ai fini della stipula, la Presidenza puo' associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato. 4. La Presidenza, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento, anche interno della stessa. 5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Presidenza ripetera' dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 6. I commi 4 e 5 non si applicano al personale assicurato ai sensi del comma 1. 7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il presente articolo sostituisce e disapplica tutte le disposizioni dei precedenti CCNL regolanti la materia.