(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
             Copertura assicurativa e patrocinio legale 
 
    1. La Presidenza assume le iniziative necessarie per la copertura
assicurativa della responsabilita' civile del personale  destinatario
del presente CCNL ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi
di dolo e colpa  grave.  A  tal  fine,  sono  utilizzate  le  risorse
finanziarie destinate a tale finalita', sulla base di quanto disposto
dalle disposizioni di legge e da quelle dei precedenti CCNL regolanti
la materia. 
    2. Ai fini  della  stipula,  la  Presidenza  puo'  associarsi  in
convenzione ovvero aderire ad una  convenzione  gia'  esistente,  nel
rispetto della normativa vigente. 
    3. Nel caso in cui l'Amministrazione non  abbia  sottoscritto  la
polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse
previste dalle previgenti disposizioni contrattuali  sono  destinate,
per il solo anno  di  competenza,  alle  risorse  utilizzate  per  la
retribuzione di risultato. 
    4. La Presidenza, anche a tutela dei propri diritti ed interessi,
ove si verifichi l'apertura di  un  procedimento  di  responsabilita'
civile o penale nei confronti di un suo dirigente per  fatti  o  atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento
dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a  condizione  che
non sussista  conflitto  di  interesse,  ogni  onere  di  difesa  sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da  un
legale di comune gradimento, anche interno della stessa. 
    5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per  fatti  commessi
con dolo o colpa grave, la Presidenza ripetera' dal  dirigente  tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa  in  ogni  stato  e  grado  del
giudizio. 
    6. I commi 4 e 5 non si  applicano  al  personale  assicurato  ai
sensi del comma 1. 
    7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge  n.
67 del 1997 convertito dalla legge  n.  135  del  1997  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    8.  Il  presente  articolo  sostituisce  e  disapplica  tutte  le
disposizioni dei precedenti CCNL regolanti la materia.