(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
                 Clausola di salvaguardia economica 
 
    1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che
abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso,  al
dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti  dalla
struttura organizzativa  dell'Amministrazione,  con  retribuzione  di
posizione di  importo  inferiore  a  quella  connessa  al  precedente
incarico,  allo  stesso   e'   riconosciuto   un   differenziale   di
retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi
commi da 2 a 6. 
    2. Il differenziale di cui al comma 1 e' definito in  un  importo
che consenta di conseguire un complessivo valore di  retribuzione  di
posizione inizialmente in una percentuale  fino  al  100%  di  quella
connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente  come
previsto dal comma 3. 
    3. Il differenziale di cui al comma 1 e' riconosciuto, a  seguito
della individuazione delle risorse a copertura  dell'onere  ai  sensi
del comma 5 e nei limiti  delle  stesse,  permanendo  l'incarico  con
retribuzione di posizione  inferiore,  fino  alla  data  di  scadenza
dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due  anni  successivi  a
tale  data,  permanendo  l'incarico  con  retribuzione  di  posizione
inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di  1/3  il
primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa  di  essere
corrisposto dall'anno successivo. 
    4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di  cui  al
comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente
gia' attribuiti ai sensi del presente articolo. 
    5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2  e'
posto  a  carico  dei  fondi  di  cui  all'art.  38  (Fondo  per   il
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato   dei
consiglieri e dirigenti di prima fascia) e all'art. 41 (Fondo per  il
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato   dei
referendari e dirigenti di seconda fascia). In sede di contrattazione
integrativa  ai  sensi   dell'art.   7   (Contrattazione   collettiva
integrativa: soggetti), sono individuate la  percentuale  di  cui  al
comma 2, nonche' le risorse a copertura del conseguente onere,  dando
priorita' alle eventuali somme destinate a retribuzione di  posizione
e di risultato resesi disponibili  in  conseguenza  dei  processi  di
riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a  fine
anno destinate a  retribuzione  di  posizione.  Analogamente,  per  i
consiglieri e i dirigenti di prima fascia, la Presidenza individua le
risorse nell'ambito degli specifici fondi ad essa destinati. 
    6.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo   non   trova
applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui
al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico
con retribuzione di posizione  inferiore  a  seguito  di  valutazione
negativa. 
    7.  La  contrattazione   integrativa   disciplina   altresi'   la
corresponsione di un differenziale di posizione, con onere  a  carico
dei fondi di cui  all'art.  38  (Fondo  per  il  finanziamento  della
retribuzione di posizione e risultato dei consiglieri e dirigenti  di
prima fascia)  e  all'art.  41  (Fondo  per  il  finanziamento  della
retribuzione di posizione e risultato dei referendari e dirigenti  di
seconda fascia) anche nei casi in cui, alla  scadenza  dell'incarico,
in assenza di valutazione negativa, sia  conferito  un  incarico  con
retribuzione  di  posizione  di  importo  inferiore  al   90%   della
retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal
caso,  il  differenziale  e'  definito,  nel  primo  anno  del  nuovo
incarico, in un valore che  consenta  di  conseguire  un  complessivo
valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al
precedente incarico. Nei due anni  successivi  al  primo,  permanendo
l'incarico  con  retribuzione  di  posizione  inferiore,  il   valore
originariamente attribuito si riduce di 1/3  il  primo  anno,  di  un
ulteriore terzo  il  secondo  anno  e  cessa  di  essere  corrisposto
dall'anno  successivo.  Nella  retribuzione  connessa  al  precedente
incarico  non   sono   computati   i   differenziali   di   posizione
eventualmente gia' attribuiti ai  sensi  del  presente  articolo.  La
medesima contrattazione integrativa puo'  altresi'  stabilire,  ferma
restando la necessaria assenza di  valutazione  negativa,  soglie  di
valutazione positiva che  occorre  superare  per  poter  accedere  al
beneficio di cui al presente comma. 
    8.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo   non   trova
applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 19, comma  3
del decreto legislativo n. 165/2001 e dei dirigenti di  cui  all'art.
43 (Retribuzione  dei  referendari  e  dirigenti  di  seconda  fascia
incaricati di funzioni dirigenziali generali) del presente  CCNL  non
ancora transitati alla prima fascia ai sensi dell'art. 23,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  cui  venga  riassegnato  un
incarico dirigenziale di livello non generale.