Art.29. 1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda. Le riunioni avvengono nel rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2. 2. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. 4. Le votazioni si fanno per voto palese.