(Allegato-art. 29)
                               Art.29. 
 
    1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta  ogni
due mesi e tutte  le  altre  volte  che  il  presidente  lo  giudichi
necessario o tre reggenti ne facciano domanda. Le riunioni  avvengono
nel rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2. 
    2. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza
della maggioranza dei reggenti in carica, con  esclusione  di  quelli
aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo. 
    3.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente o  di  chi
ne fa le veci. 
    4. Le votazioni si fanno per voto palese.