(Convenzione-art. 22)
  Articolo 22 - Corruzione di bambini 
 
  Le Parti adotteranno le misure necessarie legislative  o  di  altro
genere al fine di considerare reato penale il fatto  intenzionale  di
far assistere, a fini sessuali, un bambino che  non  abbia  raggiunto
l'eta' fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo  2,  anche
senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attivita' sessuali.