(Convenzione-art. 66)
(( Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica 
 
  1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  violenza  domestica  (di  seguito  "GREVIO")  e'
incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione  da
parte delle Parti contraenti. 
  2 Il GREVIO e' composto da un minimo di 10 membri a un  massimo  di
15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di
un'equa  ripartizione  geografica  e  dell'esigenza   di   competenze
multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti
tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni,
rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 
  3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo  entro  un  anno
dalla  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente   Convenzione.
L'elezione  dei  cinque  membri  supplementari  si  svolge  dopo   la
venticinquesima ratifica o adesione. 
  4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui  seguenti
principi: 
  a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra
personalita' di elevata moralita', note per  la  loro  competenza  in
materia di diritti umani, uguaglianza tra  i  sessi,  contrasto  alla
violenza sulle  donne  e  alla  violenza  domestica  o  assistenza  e
protezione  alle  vittime,  o  devono  essere  in  possesso  di   una
riconosciuta  esperienza  professionale  nei  settori  oggetto  della
presente Convenzione; 
  b. il GREVIO non puo' comprendere piu' di un cittadino del medesimo
Stato; 
  c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici; 
  d. devono rappresentare gli organi  e  i  soggetti  competenti  nel
campo della violenza contro le donne e la violenza domestica; 
  e.  devono  partecipare  a  titolo  individuale  e  devono   essere
indipendenti e  imparziali  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  e
devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti  in  maniera
efficace. 
  5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO e' determinata
dal  Comitato   dei   Ministri   del   Consiglio   d'Europa,   previa
consultazione  e  unanime  consenso  delle  Parti  entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 
  6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno. 
  7 I  membri  del  GREVIO  e  gli  altri  membri  delle  delegazioni
incaricate  di  compiere  le  visite  nei   paesi,   come   stabilito
all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi  e  immunita'
previsti nell'allegato alla presente Convenzione. ))