(Patto internazionale-art. 30)
                             Articolo 30 
 
  1. La prima elezione si svolgera' entro sei mesi  a  partire  dalla
data di entrata in vigore del presente Patto. 
  2. Almeno quattro mesi prima della data  di  ciascuna  elezione  al
Comitato, salvo che si tratti di elezione  per  colmare  una  vacanza
dichiarata in conformita' all'articolo  34,  il  Segretario  generale
delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del  presente
Patto a designare, nel termine di  tre  mesi,  i  candidati  da  essi
proposti come membri del Comitato. 
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista  in
ordine alfabetico  di  tutte  le  persone  cosi'  designate,  facendo
menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli
Stati parti del presente Patto almeno un mese  prima  della  data  di
ogni elezione. 
  4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo  nel  corso  di  una
riunione  degli  Stati  parti  del  presente  Patto   convocata   dal
Segretario   generale   delle   Nazioni   Unite   presso   la    sede
dell'Organizzazione. In tale riunione,  per  la  qual  il  quorum  e'
costituito dai due terzi degli Stati parti del presente  Patto,  sono
eletti membri del Comitato  i  candidati  che  ottengano  il  maggior
numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei  rappresentanti
degli Stati parti presenti e votanti.