(Patto internazionale-art. 31)
                             Articolo 31 
 
  1. Il Comitato non puo' comprendere  piu'  di  un  cittadino  dello
stesso Stato. 
  2. Nell'elezione  del  Comitato,  deve  tenersi  conto  di  un'equa
ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza  sia  delle
diverse forme di civilta' sia dei principali sistemi giuridici.