(Patto internazionale-art. 40)
                             Articolo 40 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  si  impegnano  a  presentare
rapporti sulle misure che essi avranno adottate per  dare  attuazione
ai diritti riconosciuti nel presente  Patto,  nonche'  sui  progressi
compiuti nel godimento di tali diritti: 
    a) entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Patto
rispetto a ciascuno degli Stati parti; 
    b.  Successivamente,  ogni  volta  che  il  Comitato   ne   fara'
richiesta. 
  2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario  generale  delle
Nazioni Unite, che li trasmettono per esame al Comitato.  I  rapporti
indicano, ove del caso, i fattori e le  difficolta'  che  influiscano
sull'applicazione del presente Patto. 
  3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione
col  Comitato,   puo'   trasmettere   agli   istituti   specializzati
interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare
i campi di loro competenza. 
  4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati  parti  del
presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri  rapporti  e
le osservazioni generali che  ritenga  opportune.  Il  Comitato  puo'
anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni,
accompagnate da copie dei rapporti ricevuti  dagli  Stati  parti  del
presente Patto. 
  5. Gli  Stati  parti  del  presente  Patto  possono  presentare  al
Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi
del paragrafo 4 del presente articolo.