(Patto internazionale-art. 41)
                             Articolo 41 
 
  1. Ogni Stato parte del presente Patto puo' dichiarare in qualsiasi
momento, in base al presente articolo, di riconoscere  la  competenza
del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle  quali  uno
Stato parte pretenda che  un  altro  Stato  parte  non  adempie  agli
obblighi derivanti dal presente Patto. Le  comunicazioni  di  cui  al
presente articolo possono essere ricevute ed  esaminate  soltanto  se
provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato  di  riconoscere,
per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il  Comitato  non
puo' ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato  parte  che
non abbia fatto tale dichiarazione. Alle  comunicazioni  ricevute  in
conformita' al presente articolo si applica la procedura seguente: 
    a) se uno Stato parte del presente Patto  ritiene  che  un  altro
Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso puo'
richiamare   sulla   questione,   mediante   comunicazione   scritta,
l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla  data  di  ricezione
della comunicazione, lo Stato destinatario fa  pervenire  allo  Stato
che gli  ha  inviato  la  comunicazione  delle  spiegazioni  o  altre
dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che  dovrebbero
includere, purche' cio' sia possibile e pertinente, riferimenti  alle
procedure e ai ricorsi interni gia' utilizzati,  o  tuttora  pendenti
ovvero ancora esperibili; 
    b) se, nel termine di sei mesi  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione  iniziale  da  parte  dello  Stato   destinatario,   la
questione non e' stata risolta  con  soddisfazione  di  entrambi  gli
Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto  di
deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia  al  Comitato  sia
all'altro Stato interessato; 
    c) il Comitato puo' entrare nel merito di una questione  ad  esso
deferita soltanto dopo avere accertato che tutti  i  ricorsi  interni
disponibili  siano  stati  esperti  ed  esauriti  in  conformita'  ai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.  Questa
norma  non  si  applica  se  la  trattazione  dei   ricorsi   subisce
ingiustificati ritardi; 
    d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo
il Comitato tiene seduta a porte chiuse; 
    e) salvo quanto e' stabilito alla lettera c), il Comitato mette i
suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati,  allo
scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata
sul rispetto dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
quali sono riconosciuti dal presente Patto; 
    f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato puo'  chiedere
agli Stati parti interessati, di cui  alla  lettera  b),  di  fornire
qualsiasi informazione pertinente; 
    g) gli Stati parti interessati, di cui  alla  lettera  b),  hanno
diritto di farsi rappresentare quando la  questione  viene  esaminata
dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto,  o
in entrambe le forme; 
    h) il Comitato deve presentare un  rapporto,  entro  dodici  mesi
dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): 
        i) se e' stata trovata una soluzione conforme alle condizioni 
                  indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo 
                  rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della 
           soluzione raggiunta; 
       ii) se non e' stata trovata una soluzione conforme alle 
           condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il 
             suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo 
            delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni 
               orali presentate dagli Stati parti interessati vengono 
           allegati al rapporto. 
Per ogni questione,  il  rapporto  e'  comunicato  agli  Stati  parti
interessati. 
  2. Le disposizioni  del  presente  articolo  entreranno  in  vigore
quando  dieci  Stati  parti  del  presente  Patto  avranno  fatto  la
dichiarazione prevista al paragrafo I del  presente  articolo.  Detta
dichiarazione sara' depositata dagli Stati parti presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite, che ne trasmettera'  copia  agli  altri
Stati parti. Una dichiarazione potra' essere  ritirata  in  qualsiasi
momento mediante notifica  diretta  al  Segretario  generale.  Questo
ritiro non pregiudichera' l'esame di qualsiasi  questione  che  formi
oggetto di  una  comunicazione  gia'  inviata  in  base  al  presente
articolo;  nessun'altra  comunicazione  di  uno  Stato  parte   sara'
ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica  del
ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato  non
abbia fatto una nuova dichiarazione.