(Patto internazionale-art. 42)
                             Articolo 42 
 
  1.  a)  Se  una  questione  deferita  al  Comitato  in  conformita'
all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati
parti interessati, il Comitato, previo  consenso  degli  Stati  parti
interessati, puo' designare una Commissione di conciliazione  ad  hoc
(indicata da qui innanzi come "la Commissione"). La Commissione mette
i suoi buoni uffici a disposizione  degli  Stati  parti  interessati,
allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole  della  questione,
basata sul rispetto del presente Patto; 
     b) la Commissione e'  composta  di  cinque  membri  nominati  di
concerto  con  gli  Stati  parti  interessati.  Se  gli  Stati  parti
interessati  non  pervengono  entro  tre  mesi  a   un'intesa   sulla
composizione della Commissione, o di parte di essa,  i  membri  della
Commissione sui quali non e' stato raggiunto  l'accordo  sono  eletti
dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto  e  a  maggioranza
dei due terzi. 
  2. I membri, della  Commissione  ricoprono  tale  carica  a  titolo
individuale. Essi non devono essere cittadini ne' degli  Stati  parti
interessati, ne' di uno Stato che non sia parte del  presente  Patto,
ne' di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione  prevista
all'articolo 41. 
  3. La  Commissione  elegge  il  suo  Presidente  e  adotta  il  suo
regolamento interno. 
  4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella  Sede
delle  Nazioni  Unite  ovvero  nell'Ufficio  delle  Nazioni  Unite  a
Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in  qualsiasi  altro  luogo
appropriato  che  puo'  essere  stabilito  dalla  Commissione  previa
consultazione con il Segretario generale delle Nazioni  Unite  e  con
gli Stati parti interessati. 
  5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i  suoi  servigi
anche alle commissioni nominate in base al presente articolo. 
  6. Le informazioni ricevuti e vagliate dal Comitato, sono  messe  a
disposizione della Commissione, e la Commissione puo'  chiedere  agli
Stati parti interessi di fornirle ogni altra informazione pertinente. 
  7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un
termine massimo di dodici  mesi  dal  momento  in  cui  ne  e'  stata
investita, la Commissione presenta  un  rapporto  al  Presidente  del
Comitato, perche' sia trasmesso agli Stati parti interessati: 
    a) se la Commissione non e' in grado di completare l'esame  della
questione entro i dodici mesi, essa si limita ad  esporre  brevemente
nel suo rapporto a  qual  punto  si  trovi  l'esame  della  questione
medesima; 
    b) se si e' giunti ad una soluzione amichevole  della  questione,
basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti  nel  presente
Patto, la  Commissione  si  limita  ad  esporre  brevemente  nel  suo
rapporto i fatti e la soluzione a cui si e' pervenuti; 
    c) se non si e' giunti ad una soluzione ai  sensi  della  lettera
b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri  accertamenti  su
tutti i punti di fatto relativi  alla  questione  dibattuta  fra  gli
Stati parti interessati, nonche' le proprie considerazioni  circa  la
possibilita' di una soluzione  amichevole  dell'affare.  Il  rapporto
comprende  pure  le  osservazioni  scritte   e   un   verbale   delle
osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati; 
    d) se il rapporto della Commissione e' presentato in  conformita'
alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro  tre  mesi  dalla
ricezione del  rapporto,  debbono  rendere  noto  al  Presidente  del
Comitato  se  accettano  o  meno  i  termini   del   rapporto   della
Commissione. 
  8. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano  le
attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41. 
  9. Tutte le spese dei membri della Commissione  sono  ripartite  in
parti uguali tra gli Stati  interessati,  in  base  a  un  preventivo
predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite. 
  10. Il Segretario generale delle Nazioni  Unite  e'  autorizzato  a
pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione  prima  che
gli Stati parti interessati ne abbiano  effettuato  il  rimborso,  in
conformita' al paragrafo 9 del presente articolo.