ART. 252 (L)
    (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

   1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza
impugnata  ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il
rilascio  di  copia  conforme  dei documenti e degli atti prodotti la
parte   e'  obbligata  al  pagamento  solo  del  costo  materiale  di
riproduzione.