Articolo 253 (R)
              (Determinazione dell'importo e pagamento)

   1.   L'importo   del  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  sono
determinati  dal  Segretario generale della giustizia amministrativa,
nell'ambito  di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della
giustizia  amministrativa,  in  modo  che l'importo sia piu' basso di
quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di
pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.