Art. 212. Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private colle pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sara' fatta con tali disposizioni da non nuocere alla liberta', sicurezza e regolarita' dei servizi ed usi pubblici relativi. I veicoli delle strade ferrate private non potranno ne' avere ingresso, ne' circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, ne' circolare sulle private, se le modalita' di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.