(Allegato F-art. 212)
 
                              Art. 212. 
 
  Le congiunzioni e le intersecazioni delle  ferrovie  private  colle
pubbliche e la loro  immissione  nelle  strade  pubbliche  ordinarie,
nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sara'  fatta  con
tali  disposizioni  da  non  nuocere  alla  liberta',   sicurezza   e
regolarita' dei servizi ed usi pubblici relativi. 
 
  I veicoli delle strade  ferrate  private  non  potranno  ne'  avere
ingresso, ne' circolare sulle  ferrovie  pubbliche,  e  quelli  delle
ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, ne'  circolare  sulle
private, se le modalita' di costruzione di esse strade e veicoli  non
lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.