Art. 213. Le ferrovie cosi private come pubbliche non esercite esclusivamente con forze animali, se intersecheranno e raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti d'intersezione, da ambo i lati, di cancelli od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinarie. Queste chiusure avranno in attiguita' case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sara' costituito nelle condizioni di forma e di stabilita' convenienti perche' il passaggio ordinario possa effettuarvisi con tutta facilita'.