(Allegato F-art. 213)
 
                              Art. 213. 
 
  Le ferrovie cosi private come pubbliche non esercite esclusivamente
con  forze  animali,  se  intersecheranno  e  raso  strade  ordinarie
pubbliche o private, dovranno essere costantemente  munite  ai  punti
d'intersezione, da  ambo  i  lati,  di  cancelli  od  altro  modo  di
chiusura, col quale si  possa  impedire  il  passaggio  contemporaneo
delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie
e veicoli della strada ordinarie. 
 
  Queste chiusure avranno in attiguita' case cantoniere, o casotti di
guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente  loro  esercizio  e
custodia,  ed  il  suolo  della  ferrovia  sara'   costituito   nelle
condizioni di forma e di stabilita' convenienti perche' il  passaggio
ordinario possa effettuarvisi con tutta facilita'.