Art. 215. Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilita' e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire.