(Allegato F-art. 216)
 
                              Art. 216. 
 
  Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla  difesa  dai  danni
che essi possono arrecare alle vie ferrate sara' provveduto con opere
che abbiano le condizioni di  maggiore  stabilita',  richieste  dalla
importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono. 
 
  I ponti bisognevoli pel loro genere di  costruzione  di  periodiche
parziali rinnovazioni saranno  combinati  in  modo  che  le  medesime
possano  eseguirsi  senza  sospendere  l'esercizio  ordinario   delle
ferrovie pubbliche.