Art. 219. Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei girali verra' determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardi al servizio del pubblico. L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantita', dalla natura e dalla importanza dei servizi che vi si debbono eseguire.