(Allegato F-art. 219)
 
                              Art. 219. 
 
  Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del  paese  che  traversano
col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei  girali
verra' determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardi
al servizio del pubblico. 
 
  L'ampiezza  di  dette  stazioni,  la  natura,  la  grandezza  e  la
disposizione dei loro fabbricati, opere  e  meccanismi  diversi  sono
regolati dalla quantita', dalla natura e dalla importanza dei servizi
che vi si debbono eseguire.