Art. 221. La larghezza libera delle ferrovie, cosi' pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri di sostegno non sara' mai minore di quanto e necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovra' sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.