(Allegato F-art. 221)
 
                              Art. 221. 
 
  La larghezza libera delle ferrovie, cosi' pubbliche come private di
seconda categoria, tra i cigli dei  rilevati  su  cui  si  troveranno
costituite, tra i  margini  dei  fossi  laterali  di  scolo,  laddove
saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di  questo,
e tra i parapetti dei punti e dei muri  di  sostegno  non  sara'  mai
minore di quanto e necessario  non  solo  pel  libero  passaggio  dei
veicoli, ma anche per la sicurezza  del  servizio  di  guardia  e  di
manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie  a  doppio
binario dovra' sempre essere sufficiente pel libero  scansamento  dei
convogli al loro incontro.