(Allegato F-art. 222)
 
                              Art. 222. 
 
  Nei cavalcavia l'altezza della  luce  sara'  regolata  dall'altezza
massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e  tanto
la larghezza della loro via, quanto  le  dimensioni  della  luce  dei
sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza  delle  strade
ordinarie a cui debbono servire, e colla natura  di  queste,  secondo
che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni. 
 
  Nei sotterranei, l'altezza del  vano  dovra'  di  alcuni  decimetri
eccedere  quella  conveniente  ai   cavalcavia,   ed   opportunamente
aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.