Art. 222. Nei cavalcavia l'altezza della luce sara' regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni. Nei sotterranei, l'altezza del vano dovra' di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.