(Allegato F-art. 224)
 
                              Art. 224. 
 
  Il sistema di armamento che s'intenda  adottare  per  una  ferrovia
pubblica dovra' presentare la necessaria stabilita' e resistenza,  ed
esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta
ferrovia possano  anche  circolare  nelle  altre  che  da  quella  si
diramano od a quella si congiungono.