(Allegato F-art. 225)
 
                              Art. 225. 
 
  Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilita' pubblica, e  quindi
sono a loro applicabili  tutte  le  disposizioni  delle  leggi  sulla
espropriazione per causa di pubblica utilita'. 
 
  In cosiffatta applicazione s'intenderanno far parte delle  ferrovie
i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri  od  altre
chiusure stabili qualunque, comprese le  loro  distanze  legali,  dai
fondi vicini, i terreni pure da occuparsi  pei  trasporti  dei  corsi
d'acqua, o di pubbliche o private comunicazioni, e  per  stabilimento
di vie d'accesso; e finalmente i terreni necessari  per  la  erezione
delle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica od  opera  stabile,
destinata all'esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.