Art. 190 
Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina  degli
                     intermediari e dei mercati 
 
  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
   direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non osservano
   le disposizioni previste dagli articoli 6; 7,  commi  2  e  3;  8,
   comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22;  24,  comma  1;  25;  27,
   commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6
   e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3  e  4;
   39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3,  4,
   6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni
   generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB
   in  base  ai  medesimi  articoli,  sono  puniti  con  la  sanzione
   amministrativa pecuniaria da lire  un  milione  a  lire  cinquanta
   milioni. 
  2. La stessa sanzione si applica: 
    a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
   direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del  mercato,
   nel caso di inosservanza delle disposizioni previste  dal  capo  I
   del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
    b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
   direzione e ai dipendenti delle societa' di  gestione  accentrata,
   nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II
   della parte III e di quelle emanate in base ad esse; 
    c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso 
   di inosservanza delle disposizioni previste dagli  articoli  78  e
   79; 
    d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 
   69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o  di
   direzione della societa' indicata nell'articolo 69, comma  1,  nel
   caso di inosservanza delle disposizioni  previste  dagli  articoli
   68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime. 
  3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai 
   soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli
   enti  ivi  indicati,  i  quali  abbiano  violato  le  disposizioni
   indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita'
   dei doveri inerenti al loro  ufficio,  affinche'  le  disposizioni
   stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica
   nel caso di violazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
   8, commi da 2 a 6. 
  4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente 
   articolo non si applica l'articolo  16  della  legge  24  novembre
   1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 190: 
            - Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689 (Modifiche al sistema penale), cfr. la nota all'art. 
          128.