Art. 192 
             Offerte pubbliche di acquisto o di scambio 
 
  1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di 
   acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di 
   acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni 
   dell'articolo 102, comma 1 e 3, e' punito con la sanzione 
   amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni  a  lire  duecento
milioni. 
  2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: 
    a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi 
   dell'articolo 102, comma  2,  ovvero  viola  le  disposizioni  dei
regolamenti emanati a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5; 
    b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni 
   dell'articolo 110. 
  3. Gli amministratori di societa' con azioni quotate in mercati 
   regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione 
   dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, 
   sono puniti con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
dieci a lire duecento milioni.