Art. 194 
                           Deleghe di voto 
 
  1. Chiunque effettua o da' incarico di effettuare una 
   sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di 
   societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 
   altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi 
   dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti 
   dagli articoli 139 e 141 e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. 
  2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di 
   amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e 
   i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme 
   degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del 
   regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono 
   puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  dieci
milioni a lire duecento milioni.