Art. 196 
            Sanzioni applicabili ai promotori finanziari 
 
  1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto 
   o le disposizioni generali o particolari emanate dalla  CONSOB  in
   forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione
   e tenuto conto dell'eventuale recidiva,  con  una  delle  seguenti
   sanzioni: 
    a) richiamo scritto; 
    b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 
   cinquanta milioni; 
    c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; 
    d) radiazione dall'albo. 
  2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento 
   motivato, previa contestazione degli addebiti agli  interessati  e
   valutate le deduzioni da essi  presentate  nei  successivi  trenta
   giorni. Nello stesso  termine  gli  interessati  possono  altresi'
   chiedere di essere sentiti personalmente. 
  3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le 
   disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.  689,  ad
   eccezione dell'articolo 16. 
  4. Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni 
   rispondono, in solido  con  essi,  del  pagamento  delle  sanzioni
   pecuniarie e  sono  tenute  ad  esercitare  il  regresso  verso  i
   responsabili. 
 
          Nota all'art. 196: 
            - Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, 
 
          n. 689 (Modifiche al sistema penale), cfr. la nota all'art. 
          128.