(Allegato F-art. 228)
 
                              Art. 228. 
 
  Non sara' dovuto alcun compenso o risarcimento per  le  occupazioni
permanenti, provvisionali  o  temporanee,  degli  alvei  delle  acque
pubbliche, delle spiaggie lacuali o marittime, ne' di qualunque altro
terreno  improduttivo,  appartenente  allo  Stato,  salve  pero'   le
reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessarie  per
restituire a  tali  proprieta'  l'attitudine  alla  propria  naturale
destinazione,  e   salva   la   conservazione   od   il   conveniente
trasferimento delle servitu' che potrebbero trovarvisi stabilite  con
legittimo titolo.