Art. 228. Non sara' dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiaggie lacuali o marittime, ne' di qualunque altro terreno improduttivo, appartenente allo Stato, salve pero' le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprieta' l'attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitu' che potrebbero trovarvisi stabilite con legittimo titolo.