Art. 229. Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodita' e sicurezza, proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte. Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque, i condotti delle quali o naturali, od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipendesse da innovazioni, dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli e' tenuto del in ogni tempo la liberta', l'innocuita' e la regolarita' del corso ristabilito. Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl'interessati potranno rinunziare, ma cio' dovra' risultare da formale dichiarazione. Per le comunicazioni private, gravate di servitu' pubblica, chi costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquistare, a favore degli utenti, la servitu' attiva di passaggio sul terreno necessario pel loro ristabilimento. Non potra' quindi costringere il proprietario a cederne la proprieta', quando egli non vi consenta. A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si potra' omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno fosse per soffrirne nocumento la pubblica igiene, o per restarne compromessa immunita' delle proprieta' e dei diritti dei terzi.