(Allegato F-art. 229)
 
                              Art. 229. 
 
  Chi  costruisce  una  strada  ferrata  pubblica   ha   obbligo   di
ristabilire in  convenienti  condizioni  di  comodita'  e  sicurezza,
proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che  dalle
opere della sua impresa rimanessero interrotte. 
 
  Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed  al  libero  corso
delle  acque,  i  condotti  delle  quali  o  naturali,  od  artefatti
rimanessero od interrotti od alterati dalle opere  anzidette.  E  per
tutto quanto non dipendesse da innovazioni,  dopo  la  esecuzione  di
tali opere praticate dal fatto di altri, egli e' tenuto del  in  ogni
tempo  la  liberta',  l'innocuita'  e  la   regolarita'   del   corso
ristabilito. 
 
  Al ristabilimento delle comunicazioni  e  dei  corsi  di  acque  di
privata pertinenza gl'interessati potranno rinunziare, ma cio' dovra'
risultare da formale dichiarazione. 
 
  Per le comunicazioni private, gravate  di  servitu'  pubblica,  chi
costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquistare, a
favore degli utenti, la servitu'  attiva  di  passaggio  sul  terreno
necessario pel loro ristabilimento. Non potra' quindi costringere  il
proprietario a cederne la proprieta', quando egli non vi consenta. 
 
  A malgrado di  qualsivoglia  rinunzia  degli  interessati,  non  si
potra' omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti  delle
quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal  loro  ristagno
fosse per soffrirne nocumento la  pubblica  igiene,  o  per  restarne
compromessa immunita' delle proprieta' e dei diritti dei terzi.