(Allegato F-art. 230)
 
                              Art. 230. 
 
  Le opere di arte costruite nel corpo d'una ferrovia  pubblica,  per
la  conservazione  e  ristabilimento  dei  corsi  d'acqua,  e   delle
comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza,  dovranno
essere mantenute  da  chi  ha  l'onere  della  manutenzione  di  essa
ferrovia. 
 
  Quanto a quelle  costruite  fuori  del  corpo  della  ferrovia,  ed
indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa,
potra', chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle
pubbliche  Amministrazioni  o  coi  privati  interessati,  esonerarsi
dall'obbligo di loro manutenzione. 
 
  Nel  caso  che  le  dette  opere  esteriori  vengano  costruite  in
sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada  ferrata
avra' a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il  collaudo
e la consegna a di di ragione avra'  diritto  alla  totale  esenzione
dall'obbligo della manutenzione a meno che questa non riuscisse  piu'
gravosa di prima, nel qual  caso  egli  sara'  tenuto  ad  un  giusto
compenso.