Art. 230. Le opere di arte costruite nel corpo d'una ferrovia pubblica, per la conservazione e ristabilimento dei corsi d'acqua, e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza, dovranno essere mantenute da chi ha l'onere della manutenzione di essa ferrovia. Quanto a quelle costruite fuori del corpo della ferrovia, ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa, potra', chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle pubbliche Amministrazioni o coi privati interessati, esonerarsi dall'obbligo di loro manutenzione. Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata avra' a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a di di ragione avra' diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione a meno che questa non riuscisse piu' gravosa di prima, nel qual caso egli sara' tenuto ad un giusto compenso.