(Allegato F-art. 231)
 
                              Art. 231. 
 
  Quando  per  nuova  costruzione  o  per   trasporto   ordinato   od
autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale, provinciale o
comunale, un canale o un condotto d'acqua dovessero attraversare  una
ferrovia pubblica che prima non intersecavano,  od  attraversarla  in
punto diverso da quelle in cui la intersecavano precedentemente,  chi
ha costrutto od esercita la  strada  ferrata  non  potra'  opporvisi,
purche' lo attraversamento non nuoccia alla regolarita'  e  sicurezza
dell'esercizio. 
 
  Se  l'attraversamento  fosse  ragione   di   maggiori   spese   per
l'esercizio,  manutenzione  e  custodia  della  ferrovia,  chi   l'ha
costrutta o la esercita avra' diritto a giusto compenso. 
 
  Egli avra' in ogni  caso  il  diritto  di  costrurre,  mantenere  e
custodire l'attraversamento a  propria  cura  e  spese,  mediante  il
dovuto rimborso.