(Allegato F-art. 232)
 
                              Art. 232. 
 
  Le opere che servono all'attraversamento dei corsi  d'acqua,  od  a
difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda  categoria
dovranno essere innocue al  buon  regime  dei  corsi  medesimi,  alle
proprieta' laterali,  alle  derivazioni,  alla  navigazione  ed  alle
fluitazioni.