Art. 235. E' proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie od altro qualsivoglia edifizio, e di allevate piante a distanza minore di metri sei dalla linea della piu' vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale misura dovra', occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati. Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Chi costruisce od esercita la strada ferrata e' in diritto di richiedere che siano accresciute le dette distanze a misura conveniamo per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei.