(Allegato F-art. 235)
 
                              Art. 235. 
 
  E' proibito a chiunque costruire muri, case,  capanne,  tettoie  od
altro qualsivoglia edifizio, e di allevate piante a  distanza  minore
di metri sei dalla linea della piu'  vicina  ruotaia  di  una  strada
ferrata, la quale misura dovra', occorrendo, aumentarsi in guisa  che
le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di  metri
due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati. 
 
  Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per  le  siepi,
muricciuoli di cinta e steccati di  altezza  non  maggiore  di  metri
1,50. 
 
  Chi costruisce od esercita la  strada  ferrata  e'  in  diritto  di
richiedere  che  siano  accresciute  le  dette  distanze   a   misura
conveniamo per rendere libera la visuale alla portata necessaria  per
la  sicurezza  della  locomozione  al  lato   convesso   dei   tratti
curvilinei.