Art. 237. E' proibito a chiunque di costrurre a distanza minore di venti metri dalla piu' vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia, o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile. Tale divieto non deve pero' intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.