(Allegato F-art. 237)
 
                              Art. 237. 
 
  E' proibito a chiunque di costrurre  a  distanza  minore  di  venti
metri dalla piu' vicina ruotaia di una strada ferrata,  la  quale  si
eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in  legno  od  in
paglia, o con copertura di legno o di paglia, o  di  fare  cumuli  di
qualsivoglia materia combustibile. 
 
  Tale  divieto  non  deve  pero'  intendersi  esteso   ai   depositi
temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.