(Allegato F-art. 239)
 
                              Art. 239. 
 
  Quando la sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia e  le
particolari   circostanze   locali   lo   consentano,   con   decreto
ministeriale, sentito il parere del Consiglio  dei  lavori  pubblici,
potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze  prescritte
agli articoli precedenti. 
 
  In tali casi pero', se si tratta di ferrovie non  esercitate  dallo
Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni  dei  concessionari
dell'esercizio.