Art. 239. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia e le particolari circostanze locali lo consentano, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti. In tali casi pero', se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionari dell'esercizio.