ART. 259 (L)
      (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

   1.   Nei   processi  in  materia  pensionistica  la  pubblicazione
dell'avviso  di  cui  all'articolo  5, comma 3, della legge 21 luglio
2000, n. 205, e' gratuita.
 
          Nota all'art. 259:
              -  La  legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni
          in   materia  di  giustizia  amministrativa"  ed  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173.
          L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
              "3.  Nel  caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
          giudice  dichiara  interrotto  il  giudizio  e  dispone  la
          comunicazione   agli  eredi  ovvero  la  pubblicazione  del
          relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
          anagrafici   del   ricorrente,  il  numero  del  ricorso  e
          l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
          termine  di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi
          sono  pubblicati  gratuitamente.  Se  nessuno  degli  eredi
          provvede  a  riassumere  il  giudizio  entro novanta giorni
          dalla  pubblicazione  del  suddetto  avviso  il giudizio e'
          dichiarato estinto.".