Art. 198 
                      Girata di titoli azionari 
 
  1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto 
   dall'articolo 12 del regio decreto - legge 29 marzo 1942, n.  239,
   puo' essere esercitato anche da SIM. 
 
          Nota all'art. 198: 
            - Il testo dell'art. 12 del regio decreto-legge 29  marzo
          1942,  n.  239   (Norme   interpretative,   integrative   e
          complementari del regio decreto-legge 25 ottobre  1941,  n.
          1148, convertito  nella  legge  9  febbraio  1942,  n.  96,
          riguardante  la  nominativita'  obbligatoria   dei   titoli
          azionari) e' il seguente: 
            "Art. 12 (Girata dei titoli azionari). -  La  girata  dei
          titoli azionari  deve  essere  datata  e  sottoscritta  dal
          girante, il quale deve indicare tutte le generalita'  e  la
          nazionalita'  del  giratario  richieste  dall'art.  4   per
          l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e'  interamente
          liberato,  e'  necessaria  anche  la   sottoscrizione   del
          giratario. 
            La girata e' scritta sul titolo ovvero su  un  foglio  di
          allungamento,  che  deve  ripetere  la  indicazione   della
          specie, serie, numero e importo del titolo e  deve  portare
          il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda
          di credito autorizzata, apposti in  modo  che  figurino  in
          parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento. 
            La sottoscrizione del girante, e, ove  richiesta,  quella
          del giratario debbono,  all'atto  dell'apposizione,  essere
          autenticate da un notaio, da un agente  di  cambio,  ovvero
          dai funzionari delle aziende  di  credito  autorizzate,  da
          queste a cio' delegati. 
            I notai, gli agenti di cambio e  le  aziende  di  credito
          autorizzate  possono  autenticare  la  sottoscrizione   del
          girante anche quando la girata e' fatta in proprio  favore.
          La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di
          giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione. 
            L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice 
          formula: ''vera la firma di''. 
            L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel
          caso di titoli non liberati, del  giratario  e  della  loro
          capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata  contenga
          tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo. 
            La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione. 
            Nessuna imposta di registro o  bollo  e'  dovuta  per  le
          girate".