Art. 203 
                         Contratti a termine 
 
  1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione 
   coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario,
   e quanto previsto dall'articolo 90, comma  3,  del  medesimo  T.U.
   bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si  applica  agli
   strumenti finanziari derivati, a quelli  analoghi  individuati  ai
   sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera  a),  alle  operazioni  a
   termine su valute nonche' alle operazioni di prestito  titoli,  di
   pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente  articolo
   sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche'  non  ancora
   eseguiti in tutto o in parte, entro la data di  dichiarazione  del
   fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
   amministrativa. 
  2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare 
   agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma  1,
   puo'  farsi  riferimento  anche  al  costo  di  sostituzione   dei
   medesimi, calcolato secondo i  valori  di  mercato  alla  data  di
   dichiarazione di fallimento o di efficacia  del  provvedimento  di
   liquidazione coatta amministrativa. 
 
          Nota all'art. 203: 
            - Per il testo degli  articoli  83  e  90  del  D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57. 
            - Il testo dell'art. 76 del R.D. 16 marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa) e' il seguente: 
            "Art. 76 (Contratto di borsa a termine). -  Il  contratto
          di  borsa  a  termine,  se  il  termine   scade   dopo   la
          dichiarazione di  fallimento  di  uno  dei  contraenti,  e'
          risolto alla data della  dichiarazione  di  fallimento.  La
          differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle
          cose o dei titoli alla data di dichiarazione di  fallimento
          e' versata nel fallimento se il fallito risulta in credito,
          o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.