Art. 205 
                        Quotazioni di prezzi 
 
  1. Le offerte di acquisto  e  di  vendita  di  prodotti  finanziari
effettuate  in  mercati  regolamentati  o  negli  scambi  organizzati
indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni
negli stessi non costituiscono  sollecitazione  all'investimento  ne'
offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi  della  parte  IV,
titolo II.