Art. 211 
                     Modifiche al T.U. bancario 
 
  1. L'articolo 52 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: 
"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale  e  dei  soggetti
   incaricati del controllo legale dei conti 
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca  d'Italia  di
   tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
   dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella
   gestione delle banche o una violazione delle  norme  disciplinanti
   l'attivita' bancaria. 
2. Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso
   le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti  o
   i fatti, rilevati nello  svolgimento  dell'incarico,  che  possano
   costituire  una  grave  violazione   delle   norme   disciplinanti
   l'attivita'  bancaria   ovvero   che   possano   pregiudicare   la
   continuita' dell'impresa o comportare  un  giudizio  negativo,  un
   giudizio con rilievi o  una  dichiarazione  di  impossibilita'  di
   esprimere un giudizio sul bilancio.  Tali  societa'  inviano  alla
   Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 
3. I commi 1 e 2 si applicano anche  ai  soggetti  che  esercitano  i
   compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le  banche
   o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 
4. La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalita'  e   termini   per   la
   trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.". 
  2. All'articolo 107 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente 
   comma: 
"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
   siano stati autorizzati all'esercizio di servizi  di  investimento
   ovvero abbiano acquisito fondi con  obbligo  di  rimborso  per  un
   ammontare  superiore  al  patrimonio,   sono   assoggettati   alle
   disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III;  in
   luogo degli articoli 86, commi 6 e 7,  87,  comma  1,  si  applica
   l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni  in
   materia di mercati finanziari, emanato ai sensi  dell'articolo  21
   della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". 
  3. All'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto il seguente 
   comma: 
"5. Il  presente  articolo  non  si   applica   nei   casi   previsti
   dall'articolo 107, comma 6.". 
  4. L'articolo 160 del T.U. bancario e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 211: 
            - Il testo vigente dell'art. 107 del D.Lgs.  1  settembre
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia), gia' modificato dall'art.  64  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n.  415,  come  ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro,
          sentite la Banca d'Italia e la  CONSOB,  determina  criteri
          oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione
          e al rapporto tra indebitamento e patrimonio,  in  base  ai
          quali sono individuati gli intermediari finanziari che si 
 
          devono iscrivere in un elenco speciale tenuto  dalla  Banca
          d'Italia. 
            2. La Banca d'Italia, in conformita' delle  deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale  e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue
          diverse     configurazioni     nonche'     l'organizzazione
          amministrativa e contabile e i controlli interni. La  Banca
          d'Italia puo' adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
            3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia,  con  le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
            4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
            4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre  agli  intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
            5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
            6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati  all'esercizio  di
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I  e  III;  in  luogo  degli
          articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1,  si  applica  l'art.
          57, commi 4 e 5, del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di mercati finanziari, emanato ai  sensi  dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". 
            - Il testo vigente dell'art. 111 del D.Lgs.  1  settembre
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia), gia' modificato dall'art.  64  del  D.Lgs.  23
          luglio 1996, n.  415,  come  ulteriormente  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 
            "Art. 111 (Cancellazione dall'elenco generale). -  1.  Il
          Ministro del tesoro dispone  la  cancellazione  dall'elenco
          generale  per  il  mancato  rispetto   delle   disposizioni
          dell'art. 106,  comma  2,  qualora  venga  meno  una  delle
          condizioni indicate nell'art. 106, comma 3, lettere a),  b)
          e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di
          legge o delle disposizioni emanate ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo. 
            2. La Banca d'Italia,  la  CONSOB  o  l'UIC,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, hanno facolta' di proporre  la
          cancellazione dall'elenco. Per gli intermediari  finanziari
          iscritti nell'elenco speciale la cancellazione  dall'elenco
          generale   viene   disposta   solo   previa   cancellazione
          dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia. 
            3. Il  provvedimento  di  cancellazione  viene  adottato,
          salvo  i  casi  di  urgenza,  previa  contestazione   degli
          addebiti  all'intermediario   finanziario   interessato   e
          valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. 
          La contestazione e' effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca
          d'Italia  per   gli   intermediari   iscritti   nell'elenco
          speciale. 
            4. Entro due mesi dalla comunicazione  del  provvedimento
          di cancellazione, gli amministratori convocano  l'assemblea
          per modificare  l'oggetto  sociale  o  per  assumere  altre
          iniziative  conseguenti   al   provvedimento   ovvero   per
          deliberare la liquidazione volontaria della societa'. 
            5. Il presente art. non si applica nei casi previsti 
          dall'art. 107, comma 6".